Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI NON PROPOSTE DALL'ORDINANZA DEL GIUDIZIO A QUO - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 56/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI NON PROPOSTE DALL'ORDINANZA DEL GIUDIZIO A QUO - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni non proposte dall'ordinanza di rimessione, anche se su di esse si sia trattenuta la difesa di una delle parti, restano estranee all'oggetto della decisione della Corte. Nella specie, alla questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Corte di appello di Napoli nei confronti delle disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, sulla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e dei relativi interessi alle imprese di elettricita' trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963, e' del tutto estranea la problematica, inerente alla diversita' delle conseguenze patrimoniali alla quale la norma impugnata darebbe luogo secondo che si tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero con impianti in costruzione (cfr. l'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452). Su tale problematica, benche' su di essa si sia trattenuta la difesa della Senn, la Corte non puo' quindi pronunciarsi.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni non proposte dall'ordinanza di rimessione, anche se su di esse si sia trattenuta la difesa di una delle parti, restano estranee all'oggetto della decisione della Corte. Nella specie, alla questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Corte di appello di Napoli nei confronti delle disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, sulla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e dei relativi interessi alle imprese di elettricita' trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963, e' del tutto estranea la problematica, inerente alla diversita' delle conseguenze patrimoniali alla quale la norma impugnata darebbe luogo secondo che si tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero con impianti in costruzione (cfr. l'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452). Su tale problematica, benche' su di essa si sia trattenuta la difesa della Senn, la Corte non puo' quindi pronunciarsi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23