Impiego pubblico - Disciplina per l'indizione di concorsi pubblici unici per figure professionali omogenee - Assunzioni autorizzate con decreto ministeriale - Reclutamento semplificato - Utilizzazione e proroga delle graduatorie a regime - Condizioni - Ricorso della Regione Toscana - Successiva rinuncia - Estinzione dei processi.
Sono dichiarati estinti - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - i processi in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365 della legge n. 145 del 2018, e dell'art. 14-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019, promossi dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 Cost. (Nel caso di specie, la Regione ricorrente ha giustificato la rinuncia sulla base, da un lato, del riconoscimento, operato dalla difesa statale nell'atto di costituzione in giudizio, dell'inapplicabilità alla Regione delle norme statali impugnate e, dall'altro, della sopravvenuta abrogazione delle ulteriori norme statali impugnate).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedente citato: ordinanza n. 48 del 2020).