Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5482  5483  5485  5486  5487  5488  5489  5490


Titolo
SENT. 56/71 C. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 6 - IMPRESE DA TRASFERIRE ALL'ENEL - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - NORME SULLA DECORRENZA - NON IMMEDIATA APPLICABILITA' - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452: PROROGA DEL TERMINE UTILE PER I TRASFERIMENTI E DELEGAZIONE A DISPORRE NEL SETTORE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI E DEGLI INTERESSI - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - NON VIOLA L'ART. 77, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nei primi tre commi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica) che si riferivano, in genere, alle imprese che sarebbero state trasferite all'ENEL (art. 4, n. 10) entro un anno dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 12 dicembre 1963), la decorrenza del pagamento dell'indennizzo veniva fissata a partire dal 1 luglio 1963, con l'interesse dal 5,50% dal 1 gennaio 1963. Secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, invece, per le imprese contemplate ai nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4 (imprese appartenenti ad enti locali, imprese c.d. autoproduttrici, imprese produttrici e distributrici di energia entro determinati limiti quantitativi) e che, ricorrendo o meno certi presupposti, venivano o no escluse dal trasferimento, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi doveva effettuarsi "a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento". Ne' i primi tre commi dell'art. 6, a causa della stretta connessione fra le date ivi indicate e un arco di tempo ormai concluso, ne' l'ultimo comma, a causa del suo esclusivo riferimento a ben definite categorie di imprese, erano applicabili direttamente, e senza l'intermediazione e l'integrazione di una legge delegata, nei confronti delle imprese, che, non essendo state trasferite all'ENEL entro il 12 dicembre 1963, non sarebbero state piu' espropriabili ove non fosse sopravvenuta la legge 27 giugno 1964. Nell'oggetto dell'ampia delega legislativa conferita al Governo con l'art. 1 della legge del 1964, deve quindi ritenersi necessariamente compresa anche una delega a disporre nel settore della corresponsione degli indennizzi e degli interessi, per integrare l'art. 6 della legge del 1962 e rendere possibile la "completa attuazione di questa". E' percio' da escludersi che con l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, siano state dettate norme in una materia gia' compiutamente e definitivamente regolata dalla legge del 1962 e che percio' esso violi il precetto dell'art. 77, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte