Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/71 E. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI E DEGLI INTERESSI ALLE IMPRESE ELETTRICHE TRASFERITE O DA TRASFERIRE ALL'ENEL - PRINCIPIO DIRETTIVO DESUMIBILE DALL'ART. 6 DELLA LEGGE - PROROGA DEL TERMINE UTILE PER I TRASFERIMENTI DISPOSTA CON LEGGE DEL 27 GIUGNO 1964, N. 452 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - NORME SULLA DECORRENZA DEI PAGAMENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 56/71 E. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI E DEGLI INTERESSI ALLE IMPRESE ELETTRICHE TRASFERITE O DA TRASFERIRE ALL'ENEL - PRINCIPIO DIRETTIVO DESUMIBILE DALL'ART. 6 DELLA LEGGE - PROROGA DEL TERMINE UTILE PER I TRASFERIMENTI DISPOSTA CON LEGGE DEL 27 GIUGNO 1964, N. 452 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - NORME SULLA DECORRENZA DEI PAGAMENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, da osservarsi dal legislatore delegato, a norma dell'art. 1, della legge 27 giugno 1964, n. 452, riguardo alla disciplina della corresponsione degli indennizzi e degli interessi alle imprese elettriche trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963 debbono bensi' desumersi dall'art. 6 della legge stessa. Tuttavia - a parte le statuizioni relative al pagamento in dieci anni e venti semestralita', nonche' all'aggiunta di interessi nella misura del 5,50%, tenute ferme dal legislatore delegato - rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi l'unico principio direttivo desumibile dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e' quello di una ragionevole corrispondenza fra la data della decorrenza stessa e quelle dei trasferimenti delle singole imprese: principio che lo stesso articolo attuava diversamente secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre 1963 ed imprese (quelle contemplate ai nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4) eventualmente trasferibili dopo tale data. Pertanto, proprio in ossequio al principio direttivo ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, il Governo doveva tener presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964 con la proroga di otto mesi del termine utile per i trasferimenti delle imprese. Estendendo ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni gia' dettate dalla legge del 1962 per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre 1963 (decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi del secondo semestre successivo al trasferimento dell'impresa) anziche' la disciplina gia' vigente per le imprese trasferite entro il 12 dicembre 1963 - che per di piu', se applicata ai nuovi trasferimenti, facendo decorrere il pagamento di indennizzo ed interessi dal 1 luglio 1963, sarebbe stata arbitrariamente retroattiva - il legislatore delegato, nell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, si e' quindi mantenuto nei limiti della sua discrezionalita'.
I principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, da osservarsi dal legislatore delegato, a norma dell'art. 1, della legge 27 giugno 1964, n. 452, riguardo alla disciplina della corresponsione degli indennizzi e degli interessi alle imprese elettriche trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963 debbono bensi' desumersi dall'art. 6 della legge stessa. Tuttavia - a parte le statuizioni relative al pagamento in dieci anni e venti semestralita', nonche' all'aggiunta di interessi nella misura del 5,50%, tenute ferme dal legislatore delegato - rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi l'unico principio direttivo desumibile dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e' quello di una ragionevole corrispondenza fra la data della decorrenza stessa e quelle dei trasferimenti delle singole imprese: principio che lo stesso articolo attuava diversamente secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre 1963 ed imprese (quelle contemplate ai nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4) eventualmente trasferibili dopo tale data. Pertanto, proprio in ossequio al principio direttivo ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, il Governo doveva tener presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964 con la proroga di otto mesi del termine utile per i trasferimenti delle imprese. Estendendo ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni gia' dettate dalla legge del 1962 per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre 1963 (decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi del secondo semestre successivo al trasferimento dell'impresa) anziche' la disciplina gia' vigente per le imprese trasferite entro il 12 dicembre 1963 - che per di piu', se applicata ai nuovi trasferimenti, facendo decorrere il pagamento di indennizzo ed interessi dal 1 luglio 1963, sarebbe stata arbitrariamente retroattiva - il legislatore delegato, nell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, si e' quindi mantenuto nei limiti della sua discrezionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte