Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5482  5483  5484  5485  5486  5488  5489  5490


Titolo
SENT. 56/71 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - IMPRESE TRASFERITE DOPO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - DECORRENZA DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA SEMESTRALITA' DI INDENNIZZO ED INTERESSI E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE ALL'ENEL DEI RISULTATI DI GESTIONE - ASSERITA INCOERENZA TRA LE DUE DISPOSIZIONI - INSUSSISTENZA - STATUIZIONE GIA' IMPLICITA NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il primo comma dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, stabilisce che ai trasferimenti delle imprese comunque disposti dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione (ossia dopo il 12 dicembre 1963) si applica l'ultimo comma dell'art. 6 di quest'ultima (decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi dal secondo semestre successivo al trasferimento). Con la medesima decorrenza il secondo comma dell'articolo stabilisce che i risultati di gestione siano invece di pertinenza dell'ENEL. Con cio' il legislatore delegato si e' limitato a rendere esplicita una statuizione gia' desumibile dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962, e, in definitiva, a chiarire che dallo stesso momento decorrono, contemporaneamente, sia l'imputazione all'ENEL dei risultati di gestione sia la prima semestralita' di indennizzo ed interessi. E' dunque da escludersi che fra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, vi sia una incoerenza rivelatrice di un eccesso di delega.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte