Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/71 G. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTI DI IMPRESE ALL'ENEL DA EFFETTUARE NEL TERMINE PROROGATO DALLA LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452 - INAPPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELLE NORME SUL PAGAMENTO DI INDENNIZZI E INTERESSI GIA' DISPOSTE DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - SPECIFICAZIONE DELLE RELATIVE MODALITA' INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DEI TRASFERIMENTI - NON SPIEGA EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 56/71 G. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTI DI IMPRESE ALL'ENEL DA EFFETTUARE NEL TERMINE PROROGATO DALLA LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452 - INAPPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELLE NORME SUL PAGAMENTO DI INDENNIZZI E INTERESSI GIA' DISPOSTE DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - SPECIFICAZIONE DELLE RELATIVE MODALITA' INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DEI TRASFERIMENTI - NON SPIEGA EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche', in relazione ai trasferimenti di imprese elettriche all'ENEL, da porsi in essere, secondo la nuova legge delegante (legge 27 giugno 1964, n. 452), entro i successivi otto mesi, non essendo ad essi direttamente applicabili, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, ne' i primi tre, ne' l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il legislatore delegato doveva necessariamente intervenire per specificare, in materia, le relative modalita', e' del tutto ovvio che le disposizioni da emanarsi in proposito dovessero riguardare, indifferentemente, tutti codesti trasferimenti, quali che fosse la data dei relativi decreti. E' percio' da escludersi che il Governo dettando, allo stesso modo, all'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tali specifiche disposizioni, oltre che per i trasferimenti futuri, per quelli gia' posti in essere (come quello della Senn) prima della sua emanazione, abbia dato alla legge delegata una non consentita efficacia retroattiva.
Poiche', in relazione ai trasferimenti di imprese elettriche all'ENEL, da porsi in essere, secondo la nuova legge delegante (legge 27 giugno 1964, n. 452), entro i successivi otto mesi, non essendo ad essi direttamente applicabili, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, ne' i primi tre, ne' l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il legislatore delegato doveva necessariamente intervenire per specificare, in materia, le relative modalita', e' del tutto ovvio che le disposizioni da emanarsi in proposito dovessero riguardare, indifferentemente, tutti codesti trasferimenti, quali che fosse la data dei relativi decreti. E' percio' da escludersi che il Governo dettando, allo stesso modo, all'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tali specifiche disposizioni, oltre che per i trasferimenti futuri, per quelli gia' posti in essere (come quello della Senn) prima della sua emanazione, abbia dato alla legge delegata una non consentita efficacia retroattiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte