Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/71 H. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - D.P.R. 14 DICEMBRE 1964, N. 1569, ART. 2 - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELL'IMPRESA DELLA SENN - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, NEL SIGNIFICATO ASSUNTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452, E LE NORME INTEGRATIVE CONTENUTE NEL D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 56/71 H. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - D.P.R. 14 DICEMBRE 1964, N. 1569, ART. 2 - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELL'IMPRESA DELLA SENN - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, NEL SIGNIFICATO ASSUNTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452, E LE NORME INTEGRATIVE CONTENUTE NEL D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il generico rinvio con cui l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 (trasferimento all'ENEL della impresa della Senn) stabiliva che l'indennizzo sarebbe stato determinato e corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non puo' essere inteso, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, che come rinvio al significato assunto dalle disposizioni richiamate dalla legge del 1962 dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1964, n. 452, con l'art. 1 della quale il Governo veniva delegato ad emanare, tra l'altro, norme integrative delle disposizioni stesse. E' percio' da escludersi che l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, abbia fatto acquisire alla Senn una situazione giuridica, in ordine alla decorrenza delle semestralita' di indennizzo ancora da disciplinare, opponibile alle norme emanate, in materia, in base alla delega suddetta, con l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Il generico rinvio con cui l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 (trasferimento all'ENEL della impresa della Senn) stabiliva che l'indennizzo sarebbe stato determinato e corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non puo' essere inteso, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, che come rinvio al significato assunto dalle disposizioni richiamate dalla legge del 1962 dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1964, n. 452, con l'art. 1 della quale il Governo veniva delegato ad emanare, tra l'altro, norme integrative delle disposizioni stesse. E' percio' da escludersi che l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, abbia fatto acquisire alla Senn una situazione giuridica, in ordine alla decorrenza delle semestralita' di indennizzo ancora da disciplinare, opponibile alle norme emanate, in materia, in base alla delega suddetta, con l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte