Sentenza 56/1971 (ECLI:IT:COST:1971:56)
Massima numero 5490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5482  5483  5484  5485  5486  5487  5488  5489


Titolo
SENT. 56/71 I. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - IMPRESE TRASFERITE ALL'ENEL DOPO IL 12 DICEMBRE 1963 - DECORRENZA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DEGLI INTERESSI - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 6 - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLE DELEGHE CONTENUTE NELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, E 27 GIUGNO 1964, N. 452 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dovendosi escludere che l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo il quale per le imprese trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi va effettuato con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data del trasferimento, sia viziato da eccesso di delega in relazione all'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e all'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta Dalla Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte