Locazione di immobili urbani - Norme della Regione Siciliana - Canoni di locazione passiva dovuti dalle amministrazioni regionali - Riduzione mediante inserimento automatico di clausole contrattuali - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), 3, 97 e 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 27 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, che impone la riduzione dei canoni di locazione passiva, dovuti dalle amministrazioni regionali, attraverso il meccanismo civilistico dell'inserimento automatico di clausole ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. Il rimettente non ha indicato - oltre ai dati soggettivi ed oggettivi della controversia - gli elementi dai quali desumere i dati temporali di vigenza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, non consentendo di valutare se i canoni di locazione debbano o meno essere effettivamente decurtati in applicazione della misura censurata, avuto riguardo sia al momento di conclusione e rinnovazione dei contratti, sia alla sovrapposizione temporale tra la legge regionale censurata e la corrispondente disciplina statale. L'ordinanza di rimessione è carente, inoltre, sotto il profilo della completa ricostruzione del quadro normativo rilevante, poiché non considera la vigenza della corrispondente disciplina statale, ai fini di valutarne le conseguenze sulla fattispecie dedotta in giudizio.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013).
L'incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure precludendone, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2019, n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014).