Ordinanza 58/1971 (ECLI:IT:COST:1971:58)
Massima numero 5493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5492


Titolo
ORD. 58/71 B. LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - CESSAZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NON SPETTA INDENNITA' - COD. CIV., ART. 1751 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non e' dovuta l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte