Ordinanza 59/1971 (ECLI:IT:COST:1971:59)
Massima numero 5496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 59/71 C. FALLIMENTO - REATO DI BANCAROTTA - ACCERTAMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217 - PRECLUDE AL GIUDICE PENALE OGNI INDAGINE IN MERITO AI FATTI CHE LEGITTIMANO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NON VIOLA GLI ARTT. 24 E 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DA RITENERSI GIA' DECISA NEL SENSO DELL'INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 59/71 C. FALLIMENTO - REATO DI BANCAROTTA - ACCERTAMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217 - PRECLUDE AL GIUDICE PENALE OGNI INDAGINE IN MERITO AI FATTI CHE LEGITTIMANO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NON VIOLA GLI ARTT. 24 E 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DA RITENERSI GIA' DECISA NEL SENSO DELL'INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217 del R.D: 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Tale questione deve infatti ritenersi risolta nel senso della infondatezza con la sentenza n. 141 del 1970, posto che in essa e' espressamente richiamata la normativa circa la pregiudizialita' civile in confronto dell'accertamento dei reati fallimentari e si e' ritenuto che la competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa opposizione e' precostituita a favore del tribunale fallimentare.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217 del R.D: 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Tale questione deve infatti ritenersi risolta nel senso della infondatezza con la sentenza n. 141 del 1970, posto che in essa e' espressamente richiamata la normativa circa la pregiudizialita' civile in confronto dell'accertamento dei reati fallimentari e si e' ritenuto che la competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa opposizione e' precostituita a favore del tribunale fallimentare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte