Ordinanza 60/1971 (ECLI:IT:COST:1971:60)
Massima numero 5497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 60/71. ESPROPRIAZIONE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - COD. PROC. CIV., ART. 514 - COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI - MANCATA ESCLUSIONE DEI MOBILI DI CASA E DI CUCINA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 29 E 30 DELLA COSTITUZIONE - SCELTA NON IRRAGIONEVOLE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del c.p.c., proposta in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, sotto il profilo che l'espropriabilita' di alcuni beni del debitore, quali mobili di casa e di cucina, contrasterebbe con la dignita' della persona umana e con le esigenze del gruppo familiare. Ed invero, l'elenco dei beni pignorabili contenuto nella norma denunciata e' frutto di una scelta cui il legislatore e' pervenuto nell'esercizio non irragionevole del suo potere discrezionale, insindacabile da parte della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte