Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/03/1971; Decisione del
24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - MODIFICAZIONE DI NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDEVA IL DIRITTO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DI ASSISTERE ALL'INTERROGATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 62/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - MODIFICAZIONE DI NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDEVA IL DIRITTO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DI ASSISTERE ALL'INTERROGATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Allorche' una disposizione di legge, impugnata innanzi alla Corte costituzionale, viene sostituita, nelle more del giudizio, da una legge sopravvenuta, gli atti non vanno restituiti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza, se la norma in questione sia gia' stata dichiarata illegittima, in un precedente giudizio, e abbia quindi cessato di avere efficacia. Pertanto in seguito alla sentenza 10 dicembre 1970, n. 190, va dichiarata manifestamente infondata, per gia' dichiarata illegittimita' della norma impugnata, e senza quindi che gli atti debbano - in considerazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2 (con il quale la norma stessa e' stata sostituita) - essere restituiti al giudice a quo, la questione proposta nei confronti dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte (ora eliminata in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.
Allorche' una disposizione di legge, impugnata innanzi alla Corte costituzionale, viene sostituita, nelle more del giudizio, da una legge sopravvenuta, gli atti non vanno restituiti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza, se la norma in questione sia gia' stata dichiarata illegittima, in un precedente giudizio, e abbia quindi cessato di avere efficacia. Pertanto in seguito alla sentenza 10 dicembre 1970, n. 190, va dichiarata manifestamente infondata, per gia' dichiarata illegittimita' della norma impugnata, e senza quindi che gli atti debbano - in considerazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2 (con il quale la norma stessa e' stata sostituita) - essere restituiti al giudice a quo, la questione proposta nei confronti dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte (ora eliminata in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23