Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5499  5500  5501  5503  5504  5505  5506  5507


Titolo
SENT. 62/71 D. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - COD. PROC. PEN., 304 BIS, PRIMO COMMA - ASSENZA DEL DIFENSORE - ILLEGITTIMITA' PARZIALE GIA' DICHIARATA - EFFETTI - OGGETTO DELLA PRECEDENTE DECISIONE - MERA OMISSIONE LEGISLATIVA ESCLUSIONE - STATUIZIONE INDIRETTAMENTE DESUMIBILE DAL TESTO IMPUGNATO - SINDACABILITA'.

Testo
L'art. 304 bis, primo comma, del cod. proc. penale, nel testo preesistente alla sentenza n. 190 del 1970, con cui la Corte lo dichiaro' in parte illegittimo, riconoscendo il diritto del difensore di assistere ad atti tassativamente indicati, positivamente imponeva che l'interrogatorio dell'imputato, durante l'istruttoria, venisse assunto in assenza di lui. In quel caso la pronuncia della Corte ebbe quindi ad oggetto una statuizione legislativa che, pur essendo solo indirettamente desumibile dal testo impugnato, non percio' si risolveva in una mera omissione. E' percio' da escludersi che il dispositivo della sent. n. 190 tendesse ad una positiva integrazione del diritto vigente, non consentita al giudice della costituzionalita' delle leggi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte