Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/03/1971; Decisione del
24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/71 F. LEGGE - LEGGE DICHIARATA ILLEGITTIMA - SUA ULTERIORE APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA N. 190 DEL 1970, SULLE GARANZIE DELLA DIFESA NELL'ISTRUTTORIA PENALE - SUA OPERATIVITA' ESCLUSA DA AUTORITA' GIUDIZIARIE - EMANAZIONE DEL D.L. 23 GENNAIO 1971, N. 2 - EFFETTI PER IL RISPETTO DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30; COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA).
SENT. 62/71 F. LEGGE - LEGGE DICHIARATA ILLEGITTIMA - SUA ULTERIORE APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA N. 190 DEL 1970, SULLE GARANZIE DELLA DIFESA NELL'ISTRUTTORIA PENALE - SUA OPERATIVITA' ESCLUSA DA AUTORITA' GIUDIZIARIE - EMANAZIONE DEL D.L. 23 GENNAIO 1971, N. 2 - EFFETTI PER IL RISPETTO DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30; COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA).
Testo
L'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente ordinamento (cfr. sent. n. 49 del 1970) di una norma riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo, paralizzando nei loro effetti le attribuzioni della Corte (le cui pronunce sono insindacabili da altri poteri), comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, ma arreca grave e pericoloso pregiudizio all'effettiva operativita' delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica. Il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2 (convertito poi in legge 18 marzo 1971, n. 62) con il quale, modificandosi, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 1970, l'art. 304 bis, comma primo, c.p.p., si e' riconosciuto il diritto del difensore di assistere, in istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, e' stato emanato in considerazione del fatto che alcune autorita' giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata operativita' della statuizione contenuta nella sentenza n. 190. Tale intervento legislativo ha reso percio' superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a ripristinare il pieno rispetto delle competenze costituzionali.
L'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente ordinamento (cfr. sent. n. 49 del 1970) di una norma riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo, paralizzando nei loro effetti le attribuzioni della Corte (le cui pronunce sono insindacabili da altri poteri), comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, ma arreca grave e pericoloso pregiudizio all'effettiva operativita' delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica. Il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2 (convertito poi in legge 18 marzo 1971, n. 62) con il quale, modificandosi, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 1970, l'art. 304 bis, comma primo, c.p.p., si e' riconosciuto il diritto del difensore di assistere, in istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, e' stato emanato in considerazione del fatto che alcune autorita' giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata operativita' della statuizione contenuta nella sentenza n. 190. Tale intervento legislativo ha reso percio' superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a ripristinare il pieno rispetto delle competenze costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30