Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/03/1971; Decisione del
24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/71 G. LEGGE - DISPOSIZIONE DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - CONSEGUENTE MODIFICAZIONE IN UN SENSO NON INCOSTITUZIONALE - ALTRE NORME CHE FACCIANO AD ESSA RINVIO - IMPOSSIBILITA' DI RITENERLE ILLEGITTIME - FATTISPECIE - PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932, ART. 3 - RINVIO ANCHE ALL'ART. 304 BIS DEL COD. PROC. PENALE DICHIARATO PARZIALMENTE ILLEGITTIMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/71 G. LEGGE - DISPOSIZIONE DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - CONSEGUENTE MODIFICAZIONE IN UN SENSO NON INCOSTITUZIONALE - ALTRE NORME CHE FACCIANO AD ESSA RINVIO - IMPOSSIBILITA' DI RITENERLE ILLEGITTIME - FATTISPECIE - PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932, ART. 3 - RINVIO ANCHE ALL'ART. 304 BIS DEL COD. PROC. PENALE DICHIARATO PARZIALMENTE ILLEGITTIMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Allorche' una disposizione di legge, dichiarata in parte incostituzionale, risulta di conseguenza modificata in un senso nel quale non e' piu' illegittima, le altre norme dell'ordinamento che facciano ad essa rinvio, non possono piu', neppur esse, essere ritenute, a causa del rinvio stesso, illegittime. Pertanto, in tale ipotesi, una volta dichiarata parzialmente illegittima la prima disposizione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in quanto fanno ad essa rinvio, nei confronti delle seconde, vanno dichiarate prive di fondamento. E' questo il caso della questione di legittimita' costituzionale formulata nei confronti dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente "modificazioni al codice di procedura penale", in quanto avrebbe negato al difensore il diritto di assistere all'interrogatorio dell'indiziato: cio' che non puo' piu' ora assolutamente ritenersi, giacche', secondo lo stesso art. 3 della legge n. 932, nelle indagini di polizia giudiziaria "si osservano le norme dell'istruttoria formale" e quindi, nella specie, quelle dell'art. 304 bis, c.p.p., il quale, nel contenuto normativo assunto a seguito della sentenza, di parziale illegittimita', n. 190 del 1970, consente al difensore di assistere, durante l'istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato.
Allorche' una disposizione di legge, dichiarata in parte incostituzionale, risulta di conseguenza modificata in un senso nel quale non e' piu' illegittima, le altre norme dell'ordinamento che facciano ad essa rinvio, non possono piu', neppur esse, essere ritenute, a causa del rinvio stesso, illegittime. Pertanto, in tale ipotesi, una volta dichiarata parzialmente illegittima la prima disposizione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in quanto fanno ad essa rinvio, nei confronti delle seconde, vanno dichiarate prive di fondamento. E' questo il caso della questione di legittimita' costituzionale formulata nei confronti dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente "modificazioni al codice di procedura penale", in quanto avrebbe negato al difensore il diritto di assistere all'interrogatorio dell'indiziato: cio' che non puo' piu' ora assolutamente ritenersi, giacche', secondo lo stesso art. 3 della legge n. 932, nelle indagini di polizia giudiziaria "si osservano le norme dell'istruttoria formale" e quindi, nella specie, quelle dell'art. 304 bis, c.p.p., il quale, nel contenuto normativo assunto a seguito della sentenza, di parziale illegittimita', n. 190 del 1970, consente al difensore di assistere, durante l'istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30