Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5499  5500  5501  5502  5503  5504  5505  5507


Titolo
SENT. 62/71 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IMPUGNATE - DENUNCIA DI UN CONTENUTO NORMATIVO AD ESSE ESTRANEO - NON FONDATEZZA DELLA RELATIVA QUESTIONE - FATTISPECIE - PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA DENUNCIA DELL'ART. 366, SECONDO COMMA, INVECE DELL'ART. 304 BIS, PRIMO COMMA, DEL COD. PROC. PENALE.

Testo
E' destituita di fondamento la denuncia di illegittimita' costituzionale che si riferisce ad un contenuto normativo che risulti del tutto estraneo all'articolo di legge impugnato. E' questo il caso della denuncia di incostituzionalita' - che va percio' dichiarata non fondata - formulata nei confronti dell'art. 366, secondo comma, c.p.p., in base all'errato presupposto che esso, prevedendo la mera nomina del difensore, vieti, di conseguenza, che il difensore assista all'interrogatorio dell'imputato. E' infatti l'art. 304 bis, primo comma, (modificato, riguardo all'interrogatorio, per effetto della sent. n. 190 del 1970 e, in seguito a questa, con il d.l. n. 2 del 1971, converito in legge 18 marzo 1971, n. 62) e non l'art. 366, secondo comma, c.p.p., a stabilire a quali atti istruttori il difensore puo' assistere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23