Sentenza 62/1971 (ECLI:IT:COST:1971:62)
Massima numero 5507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5499  5500  5501  5502  5503  5504  5505  5506


Titolo
SENT. 62/71 I. PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - COD. PROC. PEN., ARTT. 304, BIS, TER, QUATER - DIRITTO DEL DIFENSORE AD ASSISTERE E DELL'IMPUTATO A FARSI ASSISTERE DA LUI A DETERMINATI ATTI ISTRUTTORI - RAPPORTO TRA DIFENSORE E PATROCINATO - DOVERE PROFESSIONALE DEL PRIMO DISCIPLINARMENTE SANZIONATO - PRETESO ARBITRIO DEL DIFENSORE DI PROCEDERE ALL'ASSISTENZA SECONDO CRITERI DI MAGGIORE O MINORE VANTAGGIO ECONOMICO - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI SINGOLI SOGGETTI SECONDO LE DIVERSE CONDIZIONI ECONOMICHE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - DISCIPLINA DIVERSA SECONDO I TIPI DI PROCEDIMENTO E LE FASI PROCESSUALI - POTERE DEL LEGISLATORE DI VALUTARE DIVERSAMENTE LE ESIGENZE DIFENSIVE NELLA FASE ISTRUTTORIA E IN QUELLA DIBATTIMENTALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 BIS, TER, QUATER - ASSISTENZA NON NECESSARIA MA FACOLTATIVA DEL DIFENSORE A DETERMINATI ATTI DELLA PRIMA FASE - NON VIOLANO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
il diritto del difensore, sancito dagli artt. 304 bis, ter, quater, c.p.p., ad assistere a determinati atti essendo, nel contempo, diritto dell'imputato a farsi assistere da lui, quel che nei confronti del giudice e delle altre parti e' esercizio di un diritto processuale, nel rapporto tra il difensore e il suo patrocinato diventa adempimento di un dovere professionale, che trova sanzione anche nelle misure disciplinari che possano colpire il professionista. Pertanto, dovendo escludersi che gli artt. 304 bis, ter, quater, c.p.p., parlando di un "diritto" del difensore, abbiano rimesso l'assistenza agli atti istruttori all'arbitrio del difensore stesso, lasciandolo libero di orientarsi in proposito secondo criteri di maggiore o minore vantaggio economico, non e' in nessun modo possibile collegare alle suddette disposizioni una disparita' nel trattamento di singoli soggetti secondo le diverse loro condizioni economiche e sociali. Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, il diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale. Deve percio' ritenersi che, una volta assicurati il diritto dell'imputato di nominare e di essere assistito da un difensore di fiducia o di ufficio, ed il diritto del difensore a svolgere adeguati interventi, non esca dai limiti della discrezionalita' del legislatore una disciplina che, diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria e in quella dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano, attraverso la sanzione della nullita' degli atti, una necessaria partecipazione del difensore. Va dunque dichiarata non fondata la questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 21 marzo 1969 nei confronti degli artt. 304 bis, ter e quater c.p.p., nella parte in cui prevedono, per i difensori, soltanto come un "diritto" - e quindi facoltativa - anziche' come un "dovere" - perche' necessaria - la loro assistenza agli atti indicati nel primo comma dell'art. 304 bis".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte