Ordinanza 64/1971 (ECLI:IT:COST:1971:64)
Massima numero 5509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 64/71. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCIPLINA POSITIVA ISPIRATA ALLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' SE NON VIOLI L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - COD. PEN., ART. 163, PRIMO COMMA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA- INFONDATEZZA. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 625, ULTIMO COMMA - FURTO - PENA - MINIMO EDITTALE SUPERIORE ALL'ENTITA' DELLA PENA PER CUI E' AMMESSA LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, sollevate sul riflesso che il minimo edittale della pena prevista dalla seconda disposizione e' superiore all'entita' della pena per cui e' ammessa la concessione del beneficio della sospensione della pena prevista dalla prima disposizione, la quale, a sua volta, escluderebbe dal beneficio le condanne a pene detentive superiori ad un anno. E cio' in quanto la disciplina positiva della sospensione condizionale - ispirata al criterio della finalita' rieducativa della pena - e' rimessa alla scelta del legislatore,' insindacabile in sede di riscontro di legittimita' costituzionale, se non violi l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte