Ordinanza 65/1971 (ECLI:IT:COST:1971:65)
Massima numero 5510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 65/71. REATI E PENE - DELITTO POLITICO COMMESSO ALL'ESTERO - COD. PEN., ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUBORDINAZIONE ALLA RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 112 DELLA COSTITUZIONE - RICHIESTA GIA' INTERVENUTA NEL GIUDIZIO A QUO - INFLUENZA DEGLI EFFETTI DI UNA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' inammissibile una questione di costituzionalita' qualora l'accoglimento di essa procura solo effetti che nel processo a quo si siano gia' verificati, come quando si impugni una norma che subordini l'esercizio dell'azione penale ad una autorizzazione che, nella specie, sia gia' intervenuta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0