Ordinanza 66/1971 (ECLI:IT:COST:1971:66)
Massima numero 5511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
24/03/1971; Decisione del
24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 66/71. MAFIA - ASSOCIAZIONI MAFIOSE - SOTTOPOSIZIONE, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A MISURA DI PREVENZIONE DEGLI INDIZIATI DI APPARTENERVI - GUIDA DI AUTOVEICOLO SENZA PATENTE DA PARTE DELL'INDIZIATO - MAGGIORE SEVERITA' DELLA SANZIONE - GIUSTIFICAZIONE - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 6 - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 66/71. MAFIA - ASSOCIAZIONI MAFIOSE - SOTTOPOSIZIONE, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A MISURA DI PREVENZIONE DEGLI INDIZIATI DI APPARTENERVI - GUIDA DI AUTOVEICOLO SENZA PATENTE DA PARTE DELL'INDIZIATO - MAGGIORE SEVERITA' DELLA SANZIONE - GIUSTIFICAZIONE - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 6 - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita'. costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) proposta in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe disparita' di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Ed invero, la maggiore severita' della sanzione e' giustificata dalla circostanza della sottoposizione, con provvedimento del giudice, alla suddetta misura, cioe' della maggiore pericolosita' del colpevole, definitivamente accertata, sia pure per indizi.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita'. costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) proposta in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe disparita' di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Ed invero, la maggiore severita' della sanzione e' giustificata dalla circostanza della sottoposizione, con provvedimento del giudice, alla suddetta misura, cioe' della maggiore pericolosita' del colpevole, definitivamente accertata, sia pure per indizi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte