Ordinanza 67/1971 (ECLI:IT:COST:1971:67)
Massima numero 5512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  24/03/1971;  Decisione del  24/03/1971
Deposito del 30/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 67/71. AGRICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE DI OLIVO - PENA PECUNIARIA COMMISURATA AL DANNO ACCERTATO DAGLI AGENTI FORESTALI - LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, ARTT. 26 E 29 - MANCATO INTERVENTO DELL'IMPUTATO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NORME ANALOGHE AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON IN CONTRASTO CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - VALIDITA' DEGLI STESSI ARGOMENTI DELLA PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), proposta in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto tali articoli contengono norme analoghe a quella di cui all'art. 4 del D.L.Lg. 27 luglio 1945, n. 475, per la quale la questione di legittimita' costituzionale proposta parimenti in riferimento all'art. 24 Cost., e' stata dichiarata infondata con la sent. n. 200 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte