Ordinanza 110/2020 (ECLI:IT:COST:2020:110)
Massima numero 42135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 10/06/2020; Pubblicazione in G. U. 17/06/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Emilia-Romagna - Assunzioni presso la Regione, le agenzie e gli enti regionali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale - Utilizzo delle graduatorie concorsuali degli idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 5 del 2019, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, commi secondo, lett. l) ed m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta abrogazione delle norme statali interposte).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 68 del 2020, n. 48 del 2020 e n. 28 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  03/06/2019  n. 5  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1    co. 361  

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1    co. 365  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23