Impiego pubblico - Norme della Regione Emilia-Romagna - Assunzioni presso la Regione, le agenzie e gli enti regionali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale - Utilizzo delle graduatorie concorsuali degli idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 5 del 2019, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, commi secondo, lett. l) ed m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta abrogazione delle norme statali interposte).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 68 del 2020, n. 48 del 2020 e n. 28 del 2020).