Sentenza 68/1971 (ECLI:IT:COST:1971:68)
Massima numero 5513
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI REGIONALI - NOTA INDIRIZZATA ALLA REGIONE DALLA CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA DELL'AZIONE - NON CONFIGURA UN CONFLITTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E CORTE DEI CONTI.
SENT. 68/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI REGIONALI - NOTA INDIRIZZATA ALLA REGIONE DALLA CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA DELL'AZIONE - NON CONFIGURA UN CONFLITTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E CORTE DEI CONTI.
Testo
In una fattispecie in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia sollevato conflitto di attribuzioni, negando l'applicabilita' ai rapporti con i propri dipendenti degli artt. 81, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' dello Stato, concernenti l'obbligo di denunciare alla Procura generale presso la Corte dei conti i fatti suscettibili di dar luogo a responsabilita' civile, deve disattendersi la eccezione di inammissibilita' dedotta dalla difesa dello Stato sotto il profilo che trattasi tutt'al piu' di un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti: non e' dubbio, infatti, che la Regione contesti, prima ancora che la giurisdizione di quest'ultima, l'ammissibilita' della iniziativa necessaria della Procura generale per la preclusione che illegittimamente ne deriverebbe alle libere determinazioni dei suoi organi, in violazione di una competenza che si assume costituzionalmente spettarle.
In una fattispecie in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia sollevato conflitto di attribuzioni, negando l'applicabilita' ai rapporti con i propri dipendenti degli artt. 81, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' dello Stato, concernenti l'obbligo di denunciare alla Procura generale presso la Corte dei conti i fatti suscettibili di dar luogo a responsabilita' civile, deve disattendersi la eccezione di inammissibilita' dedotta dalla difesa dello Stato sotto il profilo che trattasi tutt'al piu' di un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti: non e' dubbio, infatti, che la Regione contesti, prima ancora che la giurisdizione di quest'ultima, l'ammissibilita' della iniziativa necessaria della Procura generale per la preclusione che illegittimamente ne deriverebbe alle libere determinazioni dei suoi organi, in violazione di una competenza che si assume costituzionalmente spettarle.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39