Sentenza 68/1971 (ECLI:IT:COST:1971:68)
Massima numero 5516
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5513  5514  5515  5517  5518  5519  5520


Titolo
SENT. 68/71 D. CORTE DEI CONTI - COSTITUZIONE, ART. 103, SECONDO COMMA - GIURISDIZIONE NELLE MATERIE DI CONTABILITA' PUBBLICA - COMPRENDE I GIUDIZI DI CONTO E QUELLI DI RESPONSABILITA' - ESTENSIONE SOGGETTIVA - ALLARGAMENTO OLTRE L'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLO STATO.

Testo
Il 2 comma dell'art. 103 Cost., nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di contabilita' pubblica", da un lato, e sotto l'aspetto oggettivo, ne ha assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilita'; d'altro lato, se sotto l'aspetto soggettivo, ne ha allargato l'ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, dell'Amministrazione diretta dello Stato, tale essendo il proprio significato dell'aggettivo "pubblico", com'e' confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione, quali ad esempio gli artt. 54, secondo comma, 97 e 98.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 54  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte