Sentenza 68/1971 (ECLI:IT:COST:1971:68)
Massima numero 5518
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/71 F. REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERE L'AZIONE - SPETTANZA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI - FACOLTA' DELLA REGIONE DI INTERVENIRE IN GIUDIZIO.
SENT. 68/71 F. REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERE L'AZIONE - SPETTANZA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI - FACOLTA' DELLA REGIONE DI INTERVENIRE IN GIUDIZIO.
Testo
Nei giudizi di conto ed in quelli di responsabilita' a carico di dipendenti regionali, se la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti, la Regione puo' tuttavia sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede, e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del procedimento, le attivita' processuali che ritenga utili.
Nei giudizi di conto ed in quelli di responsabilita' a carico di dipendenti regionali, se la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti, la Regione puo' tuttavia sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede, e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del procedimento, le attivita' processuali che ritenga utili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte