Sentenza 68/1971 (ECLI:IT:COST:1971:68)
Massima numero 5518
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5513  5514  5515  5516  5517  5519  5520


Titolo
SENT. 68/71 F. REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERE L'AZIONE - SPETTANZA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI - FACOLTA' DELLA REGIONE DI INTERVENIRE IN GIUDIZIO.

Testo
Nei giudizi di conto ed in quelli di responsabilita' a carico di dipendenti regionali, se la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti, la Regione puo' tuttavia sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede, e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del procedimento, le attivita' processuali che ritenga utili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte