Sentenza 69/1971 (ECLI:IT:COST:1971:69)
Massima numero 5521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 69/71. CACCIA - ATTIVITA' VENATORIA SVOLTA IN LOCALITA' SOTTOPOSTE AL REGIME DI CACCIA CONTROLLATA - CONDIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO DELIBERATO DAL COMITATO PROVINCIALE PER LA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 12 BIS (AGGIUNTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - AMMENDA PER IL CASO DI INOSSERVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - COSTITUZIONE, ART. 25, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 69/71. CACCIA - ATTIVITA' VENATORIA SVOLTA IN LOCALITA' SOTTOPOSTE AL REGIME DI CACCIA CONTROLLATA - CONDIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO DELIBERATO DAL COMITATO PROVINCIALE PER LA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 12 BIS (AGGIUNTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - AMMENDA PER IL CASO DI INOSSERVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - COSTITUZIONE, ART. 25, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 12 bis, t.u. 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), non contrasta con il principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La norma impugnata, definendo nelle sue caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata, rinvia ai regolamenti emanandi dai Comitati provinciali della caccia al fine di specificare, in relazione alle diverse condizioni dei luoghi, quelle limitazioni gia' fissate, con sufficiente precisione, ad opera della legge. Risulta quindi rispettato il principio di legalita' che secondo quanto rilevato piu' volte da questa Corte, esige soltanto che sia un atto avente forza di legge ad indicare, "con sufficiente specificazione, i presupposti, i caratteri il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena e, nel contempo, che sia sempre ed esclusivamente la legge a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente" (sent. n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).
L'art. 12 bis, t.u. 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), non contrasta con il principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La norma impugnata, definendo nelle sue caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata, rinvia ai regolamenti emanandi dai Comitati provinciali della caccia al fine di specificare, in relazione alle diverse condizioni dei luoghi, quelle limitazioni gia' fissate, con sufficiente precisione, ad opera della legge. Risulta quindi rispettato il principio di legalita' che secondo quanto rilevato piu' volte da questa Corte, esige soltanto che sia un atto avente forza di legge ad indicare, "con sufficiente specificazione, i presupposti, i caratteri il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena e, nel contempo, che sia sempre ed esclusivamente la legge a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente" (sent. n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte