Sentenza 70/1971 (ECLI:IT:COST:1971:70)
Massima numero 5524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5525  5526


Titolo
SENT. 70/71 A. LAVORO - RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI ONORARI, MA SOLO ALLE RETRIBUZIONI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI - FATTISPECIE - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 21 - GRATUITA' DELL'UFFICIO DI CONCILIATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 36 della Costituzione non risulta applicabile ai funzionari onorari (nella specie ai conciliatori), posto che nei loro confronti e' configurabile soltanto un rapporto di mero servizio e non un rapporto di pubblico impiego ed i compensi ad essi eventualmente attribuiti non rientrano fra i redditi professionali, rimanendo istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti a rapporti di impiego. L'art. 36 Cost., ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei lavoratori e non puo' farsene derivare l'obbligo per lo Stato di retribuire, secondo criteri di proporzionalita' alla qualita' e quantita' dell'attivita' svolta e di sufficienza rispetto alle fondamentali esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori medesimi, prestazioni che costituiscono esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignita' sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte