Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dei proprietari o usufruttuari degli immobili ceduti o espropriati, nell'ambito delle operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura nota come "Ponte Morandi", nel giudizio incidentale avente ad oggetto anche l'ammontare dell'indennità ad essi spettante - Ammissibilità - Autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. n. 109 del 2018, come conv., è dichiarato ammissibile l'intervento dei signori Gustavo Belforte e altri, che sono pertanto autorizzati a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del giudizio incidentale. Gli intervenienti hanno un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, che li legittima, poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'indicato art. 1-bis, e in particolare dei commi 2 e 4, priverebbe di base legale la quantificazione dell'indennità loro spettante in quanto proprietari o usufruttari degli immobili ceduti alla parte pubblica, o siano oggetto di esproprio, nello specifico ambito delle operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura nota come "Ponte Morandi".
Un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. (Precedenti citati: sentenza n. 159 del 2019; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018).