Sentenza 70/1971 (ECLI:IT:COST:1971:70)
Massima numero 5525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 21 - GRATUITA' DELL'UFFICIO DI CONCILIATORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI FUNZIONARI ONORARI IL CUI SERVIZIO ABBIA CARATTERISTICHE ANALOGHE - IMPOSSIBILITA' DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLO STABILIRE I COMPENSI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 21 - GRATUITA' DELL'UFFICIO DI CONCILIATORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI FUNZIONARI ONORARI IL CUI SERVIZIO ABBIA CARATTERISTICHE ANALOGHE - IMPOSSIBILITA' DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLO STABILIRE I COMPENSI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 21 dell'ordinamento giudiziario, approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale stabilisce la gratuita' dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore, non e' incompatibile col principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al trattamento di altri funzionari onorari, il cui servizio si assuma avere caratteristiche analoghe a quello dei conciliatori. Al fatto che a taluni funzionari onorari, secondo normative affermatesi in progresso di tempo e in conseguenza di valutazioni discrezionali del legislatore, volte in particolare a considerare l'intensita' degli oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengano corrisposti speciali compensi, indennita' e rimborsi di spese, non osta il principio di eguaglianza. La diversita' di configurazione assunta dagli uffici onorari nei diversi settori dell'apparato organico dello Stato, infatti, non consente, che fra gli stessi possa prospettarsi alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento giuridico ed economico, rimanendo giustificata la negazione ad alcuni e, per contro, l'attribuzione ad altri di assegni od altri emolumenti.
L'art. 21 dell'ordinamento giudiziario, approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale stabilisce la gratuita' dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore, non e' incompatibile col principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al trattamento di altri funzionari onorari, il cui servizio si assuma avere caratteristiche analoghe a quello dei conciliatori. Al fatto che a taluni funzionari onorari, secondo normative affermatesi in progresso di tempo e in conseguenza di valutazioni discrezionali del legislatore, volte in particolare a considerare l'intensita' degli oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengano corrisposti speciali compensi, indennita' e rimborsi di spese, non osta il principio di eguaglianza. La diversita' di configurazione assunta dagli uffici onorari nei diversi settori dell'apparato organico dello Stato, infatti, non consente, che fra gli stessi possa prospettarsi alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento giuridico ed economico, rimanendo giustificata la negazione ad alcuni e, per contro, l'attribuzione ad altri di assegni od altri emolumenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte