Sentenza 70/1971 (ECLI:IT:COST:1971:70)
Massima numero 5526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5524  5525


Titolo
SENT. 70/71 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 21 - GRATUITA' DELL'UFFICIO DI CONCILIATORE - RAFFRONTO CON IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI MAGISTRATI AI QUALI SONO STABILMENTE E PROFESSIONALMENTE ATTRIBUITE FUNZIONI GIURISDIZIONALI - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il precetto dell'art. 3 della Costituzione non puo' essere invocato, per l'intrinseca diversita' delle situazioni giuridiche considerate, a fondamento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 dell'ordinamento giudiziario (approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), recante il principio della gratuita' dell'ufficio di conciliatore, in raffronto col trattamento giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono stabilmente e professionalmente attribuite funzioni giurisdizionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte