Sentenza 71/1971 (ECLI:IT:COST:1971:71)
Massima numero 5527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5528


Titolo
SENT. 71/71 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 101, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, col dichiarare "il giudice soggetto soltanto alla legge", esige che sia in concreto garantita la posizione assolutamente "super partes" del giudice, anche onorario, con l'esclusione di qualsiasi pure indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi quanto di pregiudizi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte