Sentenza 71/1971 (ECLI:IT:COST:1971:71)
Massima numero 5528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5527
Titolo
SENT. 71/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 32 PRIMO COMMA - NOMINA A VICE PRETORI ONORARI DI PROCURATORI LEGALI ESERCENTI - SUSSISTENZA DI UNA NORMATIVA IDONEA A GARANTIRE LA POSIZIONE SUPER PARTES DEL GIUDICE ONORARIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 71/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 32 PRIMO COMMA - NOMINA A VICE PRETORI ONORARI DI PROCURATORI LEGALI ESERCENTI - SUSSISTENZA DI UNA NORMATIVA IDONEA A GARANTIRE LA POSIZIONE SUPER PARTES DEL GIUDICE ONORARIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione ("il giudice e' soggetto soltanto alla legge la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma dell'ordinamento giudiziario (approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori esercenti. Una complessa normativa dettata per i magistrati dell'ordine giudiziario e ritenuta in pratica applicabile anche nei confronti dei detti pretori onorari, ove non siano incaricati della reggenza della pretura, e' volta, infatti, a stabilire, oltre i requisiti della preparazione tecnica e della irreprensibilita' della condotta morale e civile, le cause di incompatibilita', derivanti da attivita' industriali e commerciali, il divieto di esercitare la professione forense davanti alla stessa pretura presso la quale sono nominati (ovvero alla sezione di pretura, se si tratti di ufficio diviso in piu' sezioni), nonche' le cause di incompatibilita' specifiche o di ricusazione e i doveri di astensione; e cio' allo scopo di assicurare che, nell'esercizio delle funzioni conferitegli anche i detti giudici onorari rimangano soggetti soltanto alla legge e, quindi, sottratti a pressioni o ingerenze che valgano a diminuire le garanzie di imparzialita'.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione ("il giudice e' soggetto soltanto alla legge la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma dell'ordinamento giudiziario (approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori esercenti. Una complessa normativa dettata per i magistrati dell'ordine giudiziario e ritenuta in pratica applicabile anche nei confronti dei detti pretori onorari, ove non siano incaricati della reggenza della pretura, e' volta, infatti, a stabilire, oltre i requisiti della preparazione tecnica e della irreprensibilita' della condotta morale e civile, le cause di incompatibilita', derivanti da attivita' industriali e commerciali, il divieto di esercitare la professione forense davanti alla stessa pretura presso la quale sono nominati (ovvero alla sezione di pretura, se si tratti di ufficio diviso in piu' sezioni), nonche' le cause di incompatibilita' specifiche o di ricusazione e i doveri di astensione; e cio' allo scopo di assicurare che, nell'esercizio delle funzioni conferitegli anche i detti giudici onorari rimangano soggetti soltanto alla legge e, quindi, sottratti a pressioni o ingerenze che valgano a diminuire le garanzie di imparzialita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte