Sentenza 72/1971 (ECLI:IT:COST:1971:72)
Massima numero 5529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MUTUE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE - INDENNITA' DI MALATTIA - ESCLUSIONE PER L'ISCRITTO CHE ABBIA CONTRATTO MALATTIA PER COLPA PROPRIA - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - GENNAIO 1939 ART. 19, LETT. A - NON HA FORZA DI LEGGE, NE' L'ACQUISTA IN VIRTU' DEL RICHIAMO CONTENUTO NEL D.LG.LGT. 19 APRILE 1946, N. 213, ART. 1 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134).
SENT. 72/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MUTUE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE - INDENNITA' DI MALATTIA - ESCLUSIONE PER L'ISCRITTO CHE ABBIA CONTRATTO MALATTIA PER COLPA PROPRIA - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - GENNAIO 1939 ART. 19, LETT. A - NON HA FORZA DI LEGGE, NE' L'ACQUISTA IN VIRTU' DEL RICHIAMO CONTENUTO NEL D.LG.LGT. 19 APRILE 1946, N. 213, ART. 1 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134).
Testo
Il D.Lg. Lgt. 19 aprile 1946, n. 213 (modificazioni alle vigenti disposizioni sulle assicurazioni di malattia per i lavoratori dell'industria) non ha mutato la natura ed il valore del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per l'assistenza contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative). Pertanto, non essendo tale contratto atto avente forza di legge, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lett. a) di esso, proposta in riferimento all'art. 38 Cost. Vedansi pure le sent. n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969.
Il D.Lg. Lgt. 19 aprile 1946, n. 213 (modificazioni alle vigenti disposizioni sulle assicurazioni di malattia per i lavoratori dell'industria) non ha mutato la natura ed il valore del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per l'assistenza contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative). Pertanto, non essendo tale contratto atto avente forza di legge, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lett. a) di esso, proposta in riferimento all'art. 38 Cost. Vedansi pure le sent. n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte