Sentenza 73/1971 (ECLI:IT:COST:1971:73)
Massima numero 5530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14085


Titolo
SENT. 73/71 A. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO PIU' DI UNA VOLTA (ART. 164, QUARTO COMMA, COD. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER IMPUTATI DI REATI ANTERIORMENTE COMMESSI E PERSEGUITI CON PROCEDIMENTI DISTINTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale, nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio, e' costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. Sussiste, infatti, disparita' di trattamento tra gli imputati che possono fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di piu' reati, di cui taluno anteriormente commesso, giudicati con unica sentenza, e gli imputati che, essendo perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda sentenza, beneficiare della sospensione per il delitto commesso anteriormente. E', cioe', del tutto ingiustificato che al magistrato sia consentito di sospendere condizionalmente la pena in favore di chi abbia commesso piu' reati in tempi diversi e non lo sia allorche' la riunione non sia attuata o non sia attuabile per circostanze meramente occasionali. La disparita' appare tanto piu' palese dopo la sentenza n. 86 del 1970, perche' la reiterata violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravita' (art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere la sospensione condizionale gia' concessa, mentre la commissione in tempi diversi di piu' reati, anche della stessa indole (art. 101 cod. pen), escluderebbe la seconda concessione e importerebbe la revoca.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte