Sentenza 73/1971 (ECLI:IT:COST:1971:73)
Massima numero 14085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5530
Titolo
SENT. 73/71 B. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO (ART. 168, PRIMO COMMA, N. 2, COD. PEN.) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 73/71 B. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO (ART. 168, PRIMO COMMA, N. 2, COD. PEN.) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione relativa all'art. 168, primo comma, che impone la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo ritiene, in virtu' dell'incostituzionalita' dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., puo' sospendere una seconda volta la pena e, in tal caso, non e' a parlare di revoca ex art. 168. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale. Va da se' che l'art. 168, primo comma, n. 2, viene ad assumere una diversa significazione ed una diversa portata per il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta dalla gia' accennata dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A).
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione relativa all'art. 168, primo comma, che impone la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo ritiene, in virtu' dell'incostituzionalita' dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., puo' sospendere una seconda volta la pena e, in tal caso, non e' a parlare di revoca ex art. 168. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale. Va da se' che l'art. 168, primo comma, n. 2, viene ad assumere una diversa significazione ed una diversa portata per il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta dalla gia' accennata dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte