Sentenza 74/1971 (ECLI:IT:COST:1971:74)
Massima numero 5531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/71 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - PROCEDIMENTO - FASI E COMPETENZE DIVERSE - ATTIVITA' DEL GIUDICE PRIMA E DOPO L'IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - DIVERSITA' DI NATURA.
SENT. 74/71 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - PROCEDIMENTO - FASI E COMPETENZE DIVERSE - ATTIVITA' DEL GIUDICE PRIMA E DOPO L'IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - DIVERSITA' DI NATURA.
Testo
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' vi sono momenti diversi che segnano la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e giudiziaria. Nella prima fase, che consta di un procedimento complesso che termina con l'emanazione del decreto di espropriazione da parte del prefetto, l'intervento svolto dall'autorita' giudiziaria - chiamata ad ordinare il deposito dell'indennita' di esproprio nella Cassa depositi e prestiti o a disporre il pagamento diretto dell'indennita' stessa ai sensi rispettivamente delle leggi 20 marzo 1968, n. 391 e 3 aprile 1926, n. 686 - non ha una propria autonomia, ne' si manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di quel complesso procedimento il cui atto finale e' costituito dal decreto di esproprio. Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura dell'attivita' che e' chiamato a svolgere allorche', dopo l'emanazione del decreto di esproprio gli aventi diritto impugnano - ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - i risultati della stima istaurando cosi' un autonomo giudizio che presuppone l'esaurimento della fase amministrativa; in questa successiva fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potra' statuire su tutte le eventuali violazioni ed irregolarita' del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa.
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' vi sono momenti diversi che segnano la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e giudiziaria. Nella prima fase, che consta di un procedimento complesso che termina con l'emanazione del decreto di espropriazione da parte del prefetto, l'intervento svolto dall'autorita' giudiziaria - chiamata ad ordinare il deposito dell'indennita' di esproprio nella Cassa depositi e prestiti o a disporre il pagamento diretto dell'indennita' stessa ai sensi rispettivamente delle leggi 20 marzo 1968, n. 391 e 3 aprile 1926, n. 686 - non ha una propria autonomia, ne' si manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di quel complesso procedimento il cui atto finale e' costituito dal decreto di esproprio. Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura dell'attivita' che e' chiamato a svolgere allorche', dopo l'emanazione del decreto di esproprio gli aventi diritto impugnano - ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - i risultati della stima istaurando cosi' un autonomo giudizio che presuppone l'esaurimento della fase amministrativa; in questa successiva fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potra' statuire su tutte le eventuali violazioni ed irregolarita' del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte