Sentenza 74/1971 (ECLI:IT:COST:1971:74)
Massima numero 5533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  25/03/1971;  Decisione del  25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5531  5534


Titolo
SENT. 74/71 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' - PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE NE ORDINA IL DEPOSITO - NATURA AMMINISTRATIVA - CONTROLLO SULLA VALIDITA' DELLA STIMA E SUI CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - ESCLUSIONE.

Testo
E' da escludere che presentino i caratteri della funzione giurisdizionale sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia il provvedimento formale (decreto) che e' tenuto ad emettere in seguito all'esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie dello Stato chiede l'autorizzazione - ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 - a depositare nella Cassa depositi e prestiti le somme offerte a titolo di indennita' per l'espropriazione di alcuni terreni la cui stima e' stata redatta dagli uffici tecnici della stessa Amministrazione, a norma dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, somme che non erano state accettate dagli espropriandi. Quando e' chiamato a ordinare il deposito delle indennita' determinate dall'Amministrazione e non accettate dagli espropriandi il giudice deve solo constatare che e' stata compilata la stima dei beni e che l'elenco degli espropriandi, con l'indicazione delle indennita' offerte, e' stato depositato e reso pubblico nei modi di legge; nessun controllo o sindacato puo' egli svolgere in tale sede in ordine alla validita' della stima e sui criteri seguiti per la determinazione dell'indennita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte