Sentenza 74/1971 (ECLI:IT:COST:1971:74)
Massima numero 5534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - R.D. 24 SETTEMBRE 1923, N. 2119, ART. 2, E LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892, ART. 13 - QUESTIONE NON SOLLEVATA DAL GIUDICE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO, MA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1).
SENT. 74/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - R.D. 24 SETTEMBRE 1923, N. 2119, ART. 2, E LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892, ART. 13 - QUESTIONE NON SOLLEVATA DAL GIUDICE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO, MA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1).
Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni del procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli proposta in riferimento agli artt. 70 a 76, 3 e 42 della Costituzione perche' nella sede in cui il tribunale di Locri l'ha sollevata - e cioe' in sede di emanazione del provvedimento di cui all'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 (ordine di deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennita' di espropriazione determinate dall'Amministrazione ferroviaria e non accettate dagli espropriandi) - sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia provvedimento formale (decreto) nel quale tale attivita' trova manifestazione non presentano i caratteri della funzione giurisdizionale.
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni del procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli proposta in riferimento agli artt. 70 a 76, 3 e 42 della Costituzione perche' nella sede in cui il tribunale di Locri l'ha sollevata - e cioe' in sede di emanazione del provvedimento di cui all'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 (ordine di deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennita' di espropriazione determinate dall'Amministrazione ferroviaria e non accettate dagli espropriandi) - sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia provvedimento formale (decreto) nel quale tale attivita' trova manifestazione non presentano i caratteri della funzione giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 74
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte