Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Questioni di costituzionalità sollevate in riferimento a parametri attributivi di competenza esclusiva dello Stato - Stretta connessione funzionale con quelli a tutela della contabilità pubblica - Legittimazione.
La Corte dei conti, sez. regionale di controllo, è legittimata, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018). (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, è stata riconosciuta tale legittimazione al Collegio rimettente, in quanto esso non può procedere alla validazione del rendiconto, poiché ritiene le spese per il personale giornalistico illegittime, in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali).