Ordinanza 75/1971 (ECLI:IT:COST:1971:75)
Massima numero 5535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 75/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - ORDINANZA 30 MAGGIO 1951 DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON E' ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134).
ORD. 75/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - ORDINANZA 30 MAGGIO 1951 DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON E' ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134).
Testo
Avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, la Corte puo' dichiarare in Camera di consiglio la manifesta inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di disposizione che risulta ictu oculi priva di forza di legge e che lo stesso giudice a quo ritiene non costituisca esercizio di poteri delegati dal Parlamento o, perfino, legittimo esercizio di potesta' regolamentare. (Fattispecie riguardante la dichiarazione di manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanita', contenente sanzioni relative al trasporto di carni, denunciata come costituzionalmente illegittima per violazione del principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza 5 febbraio 1970 del pretore di Monfalcone).
Avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, la Corte puo' dichiarare in Camera di consiglio la manifesta inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di disposizione che risulta ictu oculi priva di forza di legge e che lo stesso giudice a quo ritiene non costituisca esercizio di poteri delegati dal Parlamento o, perfino, legittimo esercizio di potesta' regolamentare. (Fattispecie riguardante la dichiarazione di manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanita', contenente sanzioni relative al trasporto di carni, denunciata come costituzionalmente illegittima per violazione del principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza 5 febbraio 1970 del pretore di Monfalcone).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2