Ordinanza 77/1971 (ECLI:IT:COST:1971:77)
Massima numero 5537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
25/03/1971; Decisione del
25/03/1971
Deposito del 05/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 77/71. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI - R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411, ART. 10, SECONDO COMMA, LETT. A. - RIDUZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 11 DEL R.D. 13 SETTEMBRE 1934, N. 1602 - ASSERITO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON R.D. 24 FEBBRAIO 1939, N. 317, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739 - INSUSSISTENZA - POTESTA' DEL GOVERNO DI INTEGRARE, MODIFICARE E SOPPRIMERE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEL R.D. DEL 1934, N. 1602 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 77/71. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI - R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411, ART. 10, SECONDO COMMA, LETT. A. - RIDUZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 11 DEL R.D. 13 SETTEMBRE 1934, N. 1602 - ASSERITO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON R.D. 24 FEBBRAIO 1939, N. 317, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739 - INSUSSISTENZA - POTESTA' DEL GOVERNO DI INTEGRARE, MODIFICARE E SOPPRIMERE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEL R.D. DEL 1934, N. 1602 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La riduzione a sei mesi del termine di dodici mesi previsto dall'art. 11 r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, sulle privative industriali, per la rivendicazione della proprieta' industriale di oggetti consegnati per l'esposizione, e' stata disposta dall'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, in esecuzione della delega di cui al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che doveva essere esercitata "tenuta altresi' presente la necessita' di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati" compresovi il citato r.d. n. 1602 del 1934, e gia' a prima vista non esorbita dai cosi' ampi limiti della delega. Pertanto ai sensi degli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle N.I., la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
La riduzione a sei mesi del termine di dodici mesi previsto dall'art. 11 r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, sulle privative industriali, per la rivendicazione della proprieta' industriale di oggetti consegnati per l'esposizione, e' stata disposta dall'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, in esecuzione della delega di cui al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che doveva essere esercitata "tenuta altresi' presente la necessita' di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati" compresovi il citato r.d. n. 1602 del 1934, e gia' a prima vista non esorbita dai cosi' ampi limiti della delega. Pertanto ai sensi degli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle N.I., la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9