Sentenza 78/1971 (ECLI:IT:COST:1971:78)
Massima numero 5538
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA AGRICOLA - POTERE DI IMPARTIRE ISTRUZIONI NELLA MATERIA E DI NOMINARE LE COMMISSIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.L. 3 FEBBRAIO 1970 N. 7 - COMPETENZA DELL'ASSESSORE REGIONALE - CIRCOLARE MINISTERIALE 9 MAGGIO 1970 - ANNULLAMENTO PARZIALE.
SENT. 78/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA AGRICOLA - POTERE DI IMPARTIRE ISTRUZIONI NELLA MATERIA E DI NOMINARE LE COMMISSIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.L. 3 FEBBRAIO 1970 N. 7 - COMPETENZA DELL'ASSESSORE REGIONALE - CIRCOLARE MINISTERIALE 9 MAGGIO 1970 - ANNULLAMENTO PARZIALE.
Testo
Spetta all'Assessore al lavoro e alla cooperazione della Regione siciliana e non al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina delle Commissioni per la manodopera agricola di cui agli artt. 2 e 4 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la decisione dei ricorsi di cui all'art. 17 del medesimo decreto. Spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartire istruzioni, per il tramite del predetto Assessore, agli uffici del lavoro per l'applicazione del menzionato decreto, e all'Assessore regionale di impartire istruzioni relativamente al collocamento della manodopera agricola, sempre in applicazione del decreto legge n. 7 del 1970. E' annullata pertanto la circolare del Ministero del lavoro 9 maggio 1970, n. 131159-16-1355, nella parte in cui considera di competenza del Ministero le attribuzioni trasferite all'Assessore regionale del lavoro.
Spetta all'Assessore al lavoro e alla cooperazione della Regione siciliana e non al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina delle Commissioni per la manodopera agricola di cui agli artt. 2 e 4 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la decisione dei ricorsi di cui all'art. 17 del medesimo decreto. Spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartire istruzioni, per il tramite del predetto Assessore, agli uffici del lavoro per l'applicazione del menzionato decreto, e all'Assessore regionale di impartire istruzioni relativamente al collocamento della manodopera agricola, sempre in applicazione del decreto legge n. 7 del 1970. E' annullata pertanto la circolare del Ministero del lavoro 9 maggio 1970, n. 131159-16-1355, nella parte in cui considera di competenza del Ministero le attribuzioni trasferite all'Assessore regionale del lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte