Sentenza 78/1971 (ECLI:IT:COST:1971:78)
Massima numero 5541
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5538  5539  5540  5542  5543  5544


Titolo
SENT. 78/71 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI COLLOCAMENTO - ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI A FINI PREVIDENZIALI - CARATTERE NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 - COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ACCERTAMENTO CON QUELLO DEL COLLOCAMENTO - NECESSITA' NELL'INTERESSE GENERALE - APPLICABILITA' NELLA REGIONE SICILIANA.

Testo
La materia del collocamento rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione siciliana (art. 17 lett. f Statuto) e nella sua competenza amministrativa (ex art. 20 Statuto). Spetta invece allo Stato la competenza per quanto riguarda l'accertamento del lavoratori agricoli e la formazione dei loro elenchi nominativi ai fini previdenziali, dato il carattere nazionale del sistema della previdenza e degli enti a cui e' affidata la sua attuazione. Il d.l. n. 7 del 1970 ha unificato, per i lavoratori agricoli, le modalita' dell'accertamento contributivo, collegando il sistema dell'accertamento con quello del collocamento. In quanto attiene alla disciplina del sistema previdenziale dei lavoratori agricoli, di competenza dello Stato, esso e' applicabile nella Regione siciliana. La competenza secondaria della Regione in materia di collocamento non puo' costituire limite o impedimento all'esercizio da parte dello Stato della sua competenza in materia di previdenza, e non puo' privare lo Stato della possibilita' di collegare l'accertamento contributivo col servizio del collocamento l'unificazione dei servizi e' ritenuta necessaria nell'interesse generale, per la migliore attuazione in tutto il territorio nazionale del sistema previdenziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte