Sentenza 78/1971 (ECLI:IT:COST:1971:78)
Massima numero 5544
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/71 G. REGIONE SICILIANA - LAVORO - ATTRIBUZIONI TRASFERITE IN BASE AGLI ARTT. 17, LETT. F, E 20 DELLO STATUTO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 - CONNESSIONE TRA IL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO E QUELLO DELL'ACCERTAMENTO - NON COSTITUISCE OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA REGIONALE. (D.P.R. 25 GIUGNO 1952, N. 1138).
SENT. 78/71 G. REGIONE SICILIANA - LAVORO - ATTRIBUZIONI TRASFERITE IN BASE AGLI ARTT. 17, LETT. F, E 20 DELLO STATUTO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 - CONNESSIONE TRA IL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO E QUELLO DELL'ACCERTAMENTO - NON COSTITUISCE OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA REGIONALE. (D.P.R. 25 GIUGNO 1952, N. 1138).
Testo
La Regione siciliana e' competente a esercitare le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite all'Amministrazione regionale, in base agli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto speciale, del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 (Norme d'attuazione in materia di lavoro). L'esercizio di tale competenza da parte dell'organo regionale, non trova, infatti, ostacolo nella connessione stabilita dal decreto n. 7 del 1970 tra il collocamento della manodopera e l'accertamento a fini previdenziali, in quanto l'utilizzazione ai fini dell'accertamento previdenziale delle risultanze del collocamento non esclude l'utilizzazione della legge statale, in conformita' e nei limiti delle competenze proprie di essi.
La Regione siciliana e' competente a esercitare le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite all'Amministrazione regionale, in base agli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto speciale, del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 (Norme d'attuazione in materia di lavoro). L'esercizio di tale competenza da parte dell'organo regionale, non trova, infatti, ostacolo nella connessione stabilita dal decreto n. 7 del 1970 tra il collocamento della manodopera e l'accertamento a fini previdenziali, in quanto l'utilizzazione ai fini dell'accertamento previdenziale delle risultanze del collocamento non esclude l'utilizzazione della legge statale, in conformita' e nei limiti delle competenze proprie di essi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte