Sentenza 112/2020 (ECLI:IT:COST:2020:112)
Massima numero 43320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
19/05/2020; Decisione del
19/05/2020
Deposito del 12/06/2020; Pubblicazione in G. U. 17/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
43319
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale di ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Individuazione e regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa mediante specifica area di contrattazione regionale - Possibilità, in via transitoria, per i dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, con garanzia del relativo trattamento assistenziale e previdenziale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e del principio dell'equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale di ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Individuazione e regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa mediante specifica area di contrattazione regionale - Possibilità, in via transitoria, per i dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, con garanzia del relativo trattamento assistenziale e previdenziale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e del principio dell'equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001. Le disposizioni regionali - censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale della Basilicata relativo all'esercizio 2017 - prevedono l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali, demandano ad una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa, e consentono, in via transitoria, ai dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. La definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, in violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa; ciò anche se la particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva, cosicché la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è attualmente definita dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 (non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana), né è stata attuata la speciale sezione contrattuale per specifiche professionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001. Le disposizioni regionali - censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale della Basilicata relativo all'esercizio 2017 - prevedono l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali, demandano ad una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa, e consentono, in via transitoria, ai dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. La definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, in violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa; ciò anche se la particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva, cosicché la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è attualmente definita dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 (non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana), né è stata attuata la speciale sezione contrattuale per specifiche professionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
09/02/2001
n. 7
art. 2
co. 2
legge della Regione Basilicata
09/02/2001
n. 7
art. 2
co. 6
legge della Regione Basilicata
09/02/2001
n. 7
art. 6
co. 1
legge della Regione Basilicata
09/02/2001
n. 7
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte