Sentenza 79/1971 (ECLI:IT:COST:1971:79)
Massima numero 5545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/71 A. PROPRIETA' - COSTITUZIONE, ART. 42 - INTERPRETAZIONE - RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DIFFERENZA AI FINI DELLA IMPOSIZIONE DELL'INDENNIZZO.
SENT. 79/71 A. PROPRIETA' - COSTITUZIONE, ART. 42 - INTERPRETAZIONE - RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DIFFERENZA AI FINI DELLA IMPOSIZIONE DELL'INDENNIZZO.
Testo
L'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprieta' al fine di assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di espropriazione per pubblico interesse.
L'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprieta' al fine di assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di espropriazione per pubblico interesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte