Sentenza 79/1971 (ECLI:IT:COST:1971:79)
Massima numero 5545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5546  5547


Titolo
SENT. 79/71 A. PROPRIETA' - COSTITUZIONE, ART. 42 - INTERPRETAZIONE - RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DIFFERENZA AI FINI DELLA IMPOSIZIONE DELL'INDENNIZZO.

Testo
L'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprieta' al fine di assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di espropriazione per pubblico interesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte