Sentenza 79/1971 (ECLI:IT:COST:1971:79)
Massima numero 5547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5545  5546


Titolo
SENT. 79/71 C. PROPRIETA' - TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - LEGGE 24 APRILE 1955, N. 740, ART. 5 - LIMITAZIONI AL DIRITTO DI PROPRIETA' NON DETERMINANTI UN EFFETTO ABLATIVO - NON SPETTA INDENNIZZO - FATTISPECIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI POTERI DOMINICALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5 della legge 24 aprile 1955, n. 740, si colloca fra quelle limitatrici del diritto di proprieta', non fra quelle di espropriazione poiche' vuole soltanto che l'esercizio di alcuni poteri dominicali sia assoggettato ad autorizzazione della pubblica amministrazione; e l'autorizzazione deve servire soltanto ad evitare che il diritto si eserciti in modo antisociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte