Sentenza 80/1971 (ECLI:IT:COST:1971:80)
Massima numero 5548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5549  5550


Titolo
SENT. 80/71 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 83, COMMI SESTO E SETTIMO - DIRITTO DI REVISIONE DELLA RENDITA DI INABILITA' PERMANENTE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELLA RENDITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), secondo cui il termine di dieci anni per richiedere la revisione della rendita di inabilita' permanente decorre dalla data della costituzione della rendita. Tale termine che ha portata dilatoria, segna il momento finale del periodo durante il quale l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte