Sentenza 80/1971 (ECLI:IT:COST:1971:80)
Massima numero 5549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5548  5550


Titolo
SENT. 80/71 B. LAVORO - ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - IMMEDIATA OPERATIVITA' - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO DEL PRECETTO AL SISTEMA DELLE ASSICURAZIONI NEL SUO COMPLESSO E NON A SINGOLE DISPOSIZIONI.

Testo
In applicazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e quindi rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' sulle leggi ordinarie, ogni evento che incida sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa deve essere garantito mediante la predisposizione di provvidenze idonee ad assicurare la soddisfazione delle esigenze di vita del lavoratore. Ma codesto risultato deve essere conseguito non necessariamente dalle singole norme che regolano la materia bensi' dal sistema delle assicurazioni complessivamente considerato, con la conseguenza che non contrastano con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, le norme ordinarie che dettino regole e limiti per l'insorgenza o l'esercizio dei diritti del lavoratore in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. (nella specie la Corte ha ritenuto che l'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, rientri nei limiti di legittimita' costituzionale dianzi precisati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte